Il futuro del testo
unico sui rifiuti deve affrontare il problema della regolamentazione
del sistema di gestione di alcuni flussi di rifiuti (imballaggi,
i RAEE, i veicoli fuori uso, e in particolare tutti quelli
specificatamente previsti dalla normativa nazionale e comunitaria).
La responsabilita della raccolta dei rifiuti urbani (tra cui
rientrano i rifiuti di imballaggio primari) rimane in capo
ai Comuni/gestori del servizio pubblico, a fronte di un corrispettivo
da parte del sistema CONAI a quest’ultimo compete il potere
di surroga in caso di inadempienza della pubblica amministrazione
(art. 39 comma 2 Dlgs 22/97).
La raccolta dei rifiuti di imballaggi diversi dai rifiuti
domestici deve essere esclusa dalla privativa comunale, ad
eccezione di alcune chiare e delimitate situazioni, ma a parte
questi casi l’intervento del Comune dovra avvenire esclusivamente
sulla base di un principio di sussidiarieta e in convenzione
con il produttore.
Il contributo Conai deve essere destinato principalmente al
finanziamento delle raccolte pubbliche , laddove queste sono
assenti o carenti.
Per i rifiuti di imballaggio secondari o terziari il mercato
deve essere lasciato libero di contribuire al raggiungimento
globale degli obbiettivi di riciclaggio con le proprie forze
senza interferenze da parte di meccanismi che operano in maniera
artificiosa.
I materiali raccolti e selezionati tramite il sistema Conai/Consorzi
di filiera (sia da raccolta urbana che da attivita produttive)
dovrebbero essere assegnati alle imprese di riciclo secondo
procedure trasparenti ed aperte a cui possano avere libero
accesso tutti i soggetti interessati che presentino determinati
requisiti. Tali requisiti dovrebbero essere concordati nell’ambito
di un Accordo Quadro di livello nazionale , tra Conai e Consorzi
e le organizzazioni di recuperatori/riciclatori, da attuarsi
per mezzo di convenzioni locali tra Consorzi e le piattaforme
di recupero. L’accordo e le convenzioni dovrebbero favorire:
l’applicazione di sistemi di qualita ambientale; la prossimita
del recupero al luogo di raccolta, l’innovazione tecnologica
e lo sviluppo di nuove capacita produttive.
Bisognerebbe stabilire un meccanismo di intervento in base
al quale , quando i costi delle attivita di recupero e riciclo
superino il valore di mercato di mercato dei materiali recuperati,
il sistema Conai preveda l’erogazione del differenziale costo
alla piattaforme di recupero/riciclaggio secondo schemi di
calcolo predefiniti e procedure concordate trasparenti e controllabili.
L’attuale legislazione prevede in molti casi l’obbligo di
conferimento dei rifiuti raccolti al Consorzio o organismo
di riferimento o a soggetti da questo autorizzato; avendo
tale disposizione incontrato piu volte la censura degli organismi
comunitari, in quanto limiterebbe la libera concorrenza intracomunitaria,
e opportuno che nel sistema futuro venga garantita la liberta
dei materiali e la “tracciabilita” degli stessi nel sistema.
Risulta inderogabile la necessita di una corretta attuazione
o avvio degli organismi presenti e futuri finalizzati al recupero
e riciclaggio di determinate filiere di materiali, al fine
di assicurare efficienza, efficacia e trasparenza di tali
attivita, per il raggiungimento degli obbiettivi previsti
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