Il detentore di rifiuti che non verifica
il possesso delle autorizzazioni di terzi a cui delega la raccolta,
il trasporto e lo smaltimento dei rottami, risponde del reato
di attivita di gestione di rifiuti non autorizzata”. Riportiamo
qui una sentenza della Corte di Cassazione penale del 6 maggio
2004, n. 21588 in merito alla obbligatorieta stabilita di verificare
per il detentore dei rifiuti le autorizzazioni allo smaltimento
in possesso dei terzi ai quali viene affidata la raccolta. Nel
caso in cui tale verifica venga omessa dal detentore, lo stesso
“risponde a titolo di colpa della contravvenzione di cui all’articolo
51, comma 1 del Dlgs 22/1997 ( Decreto Ronchi ) , e rischia
una condanna alla pena dell’arresto da 3 mesi a un anno o ad
un’ammenda, se si tratta di rifiuti non pericolosi; alla pena
dell’arresto da 6 mesi a 2 anni e ad un’ammenda, identica, se
si tratta di rifiuti pericolosi. |