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NORMATIVA
E' Reato non verificare le autorizzazioni allo smaltimento
Il detentore di rifiuti che non verifica il possesso delle autorizzazioni di terzi a cui delega la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rottami, risponde del reato di attivita di gestione di rifiuti non autorizzata”. Riportiamo qui una sentenza della Corte di Cassazione penale del 6 maggio 2004, n. 21588 in merito alla obbligatorieta stabilita di verificare per il detentore dei rifiuti le autorizzazioni allo smaltimento in possesso dei terzi ai quali viene affidata la raccolta. Nel caso in cui tale verifica venga omessa dal detentore, lo stesso “risponde a titolo di colpa della contravvenzione di cui all’articolo 51, comma 1 del Dlgs 22/1997 ( Decreto Ronchi ) , e rischia una condanna alla pena dell’arresto da 3 mesi a un anno o ad un’ammenda, se si tratta di rifiuti non pericolosi; alla pena dell’arresto da 6 mesi a 2 anni e ad un’ammenda, identica, se si tratta di rifiuti pericolosi.
Info n° 2 : Inverno 2005

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