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NORMATIVA
Etichetta sugli pneumatici per una scelta consapevole |
Dal novembre 2012, tutti i nuovi
pneumatici venduti nell'UE saranno classificati ed etichettati
in base al consumo di carburante, al rumore esterno di rotolamento
e all'aderenza sul bagnato. E' quanto prevede un regolamento
adottato dal Parlamento volto a aumentare la sicurezza e l’efficienza
ambientale ed economica dei trasporti stradali. Grazie all'etichetta,
simile a quella degli elettrodomestici, i consumatori potranno
paragonare le caratteristiche dei diversi pneumatici prima dell'acquisto.
I rivenditori di autoveicoli e di pneumatici dovranno fornire
ai clienti informazioni dettagliate sull'efficienza energetica,
sulla sicurezza e sulle prestazioni relative al rumore degli
pneumatici. La Commissione ha, infatti, approvato in via definitiva
la proposta del testo modificata del regolamento sull'etichettatura
degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e altri
parametri fondamentali. Un regolamento che andra a completare
il quadro normativo in materia e che potrebbe essere d'aiuto,
non solo per i singoli individui nella scelta di autovetture
meno impattanti, ma anche per le Pubbliche amministrazioni nei
loro acquisti verdi.
Istituisce quindi un quadro relativo alle informazioni armonizzate
sui parametri dei pneumatici da fornire mediante l’etichettatura,
per consentire ai consumatori finali di fare una scelta consapevole
al momento dell’acquisto dei pneumatici.
I negoziatori del Parlamento e del Consiglio avevano raggiunto
un accordo a inizio ottobre, quando il relatore Ivo BELET (PPE,
BE) aveva sostenuto i vantaggi della nuova legislazione in materia.
Il nuovo sistema di etichettatura - aveva dichiarato - "portera
a importanti vantaggi sia per l'ambiente sia per i consumatori",
mentre i costi supplementari per i produttori dovrebbero restare
contenuti.
Il presente regolamento si applica ai pneumatici di classe C1,
C2 e C3, ossia a quelli destinati alle autovetture e ai veicoli
commerciali leggeri e pesanti, ai rimorchi e agli semirimorchi.
Non si applica invece ai pneumatici ricostruiti, a quelli da
fuori strada professionali e a quelli progettati per essere
montati soltanto su veicoli immatricolati per la prima volta
anteriormente al 1? ottobre 1990. Non si applica nemmeno ai
pneumatici di scorta ad uso temporaneo, a quelli di categorie
di velocita inferiori a 80 km/h a quelli chiodati e a quelli
progettati per essere montati soltanto su veicoli destinati
esclusivamente alle corse automobilistiche.
Fonte: green report.it |
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