Il Consorzio ARGO
presenta una sua proposta in merito all’articolo 52 – Pneumatico
Fuori Uso della bozza del Testo unico ambientale. Da un analisi
del testo quello che si evince, e che il Consorzio tiene ad
evidenziare, e che si parla in termini generali di gestione
da parte di produttori ed importatori di pneumatici senza
conferire la giusta precisazione sulle modalita della
gestione e a quali forme di recupero o trattamento
si intenda fare ricorso.
Si ritiene sia necessario precisare che,al fine di incentivare
un recupero effettivo e non solo virtuale, magari mal celato
dietro forme di smaltimento abusivo ed incontrollato, che
i centri di smaltimento o recupero debbano essere “conformi
alle disposizioni vigenti in materia nonche ai requisiti ed
alle norme tecniche che saranno stabilite con il Decreto del
Ministero dell’ ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con quello dell’industria, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi nel termine di centoventi
giorni dall’entrata in vigore della presente legge”.
Altra richiesta riguarda l’effettivo coinvolgimento
e l’attivazione delle capacita produttive nazionali e della
filiera operativa gia esistente sul territorio, soggetti
essenziali al raggiungimento e all’attuazione stessa del decreto
in questione. Altro punto su cui vengono richieste modifiche
e quello relativo agli oneri di finanziamento a carico
dei produttori, importatori ed utenti finali di pneumatici.
Viene posta a carico del produttore la sola responsabilita
di incassare il contributo dal consumatore attraverso una
maggiorazione del prezzo di vendita che andra a loro riversata
tramite la struttura aggregata. Il sistema, cosi come presentato
nella bozza del decreto, rischia di risultare eccessivamente
oneroso per il consumatore, che, oltretutto, non avrebbe alcuna
tutela in merito. Quello che si richiede e in fine una riduzione
dei costi a carico del sistema, in particolare quelli che
ricadono sull’utente finale e sulle municipalita.
Viene ritenuta insufficiente, o meglio inesistente, l’attenzione
riservata agli impegni e agli obblighi che i produttori debbono
assumersi circa la destinazione finale del rifiuto o il rispetto
della direttiva discarica. Nel decreto, infatti, non e presente
alcun impegno in termini di gestione fisica del rifiuto, dei
trasporti dello stesso e del suo trattamento ne viene prevista
alcuna sanzione per il mancato raggiungimento di un qualsiasi
obiettivo ambientale.
A questo proposito il Consorzio chiede l’aggiunta di due commi
(5 – 6) che riportiamo per intero:
Comma 5 “In caso di mancato raggiungimento nei termini
dell’obiettivo del riciclaggio, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro
delle Attivita Produttive, ai pneumatici sono applicate misure
di carattere economico proporzionate al mancato raggiungimento
dell’obiettivo, il cui introito e versato alle entrate dello
Stato per essere rassegnato con decreto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze ad apposito capitolo del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio. Dette somme saranno utilizzate
per promuovere ed incentivare le attivita di raccolta, recupero
e smaltimento dei pneumatici fuori uso nell’ambito del programma
triennale dell’ambiente”.
Comma 6 “I produttori e gli importatori di pneumatici,
tramite sistemi individuali o collettivi istituiti per adempire
all’obbligo di cui al comma 1, presentano all’Autorita di
cui all’art. 31, rispettivamente entro il 30 settembre ed
entro il 30 maggio di ogni anno, un programma specifico di
prevenzione e gestione relativo all’anno solare successivo
ed una relazione sulla gestione relativa all’anno solare precedente,
con l’indicazione nominativa dei soggetti che partecipano
al sistema e comprensivo del programma specifico e dei risultati
conseguiti per il recupero e nel riciclo dei pneumatici fuori
uso”.
|