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NORMATIVA
:
Ancora dubbi sulla classificazione
del granulato come materia prima. |
Nella rivista “Ambiente” ( n. 5 del
2004 ) e stato pubblicato un articolo che espone il punto di
vista del Ministero dell’Ambiente e di autorevoli esperti in
merito al regime giuridico del recupero dei pneumatici non ricostruibili
e dei granulati in gomma. Il punto in questione riguarda la
disciplina da applicare alle attivita di recupero dei granulati
per la produzione di tappetini e manti in gomma. In merito viene
fatta una distinzione tra due diverse procedure:quella semplificata
e quella ordinaria. Nella discussione seguita, il Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio non ha chiarito,
come richiestogli, se ai granulati in gomma fosse direttamente
applicabile la legge sull’interpretazione autentica della nozione
di “Rifiuto” ( art. 14 della legge n. 178/2002 ) ne ha fornito
spiegazioni in merito al significato del “manufatto in gomma
nelle forme usualmente in commercio”. Quello che maggiormente
fa riflettere dell’intera discussione e ancora l’incertezza
dimostrata nella considerazione, o meglio nella non considerazione,
dell’esigenza di norme tecniche e specifiche che identifichino
il granulato come materia prima. |
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